
La proposta di legge relativa alle politiche familiari, attualmente in discussione nel Consiglio regionale del Lazio, ha suscitato un dibattito molto acceso. La maggioranza, con questo provvedimento, vuole riscrivere il quadro normativo relativo alle politiche familiari in Regione. Un “assaggio” del tipo di approccio alla questione era già stato dato con l’approvazione della legge regionale n. 3/2024 istitutiva del cd. “Fattore Famiglia”, ma la proposta di legge in discussione ha obiettivi di sistema e, per questo, deve essere analizzata con particolare attenzione. Nel poco spazio di questo contributo, mi concentrerò su alcuni profili critici rinviando, per il resto, alle audizioni che si sono svolte dinanzi alla VII Commissione consiliare.
Una strategia chiara
Questa proposta di legge non è un fatto politico isolato ma rientra, piuttosto, in una strategia complessiva – portata avanti da alcune Regioni guidate dal centrodestra – volta a ridefinire obiettivi, merito e cornice ideale delle politiche per la famiglia (sempre volutamente al singolare). Sul modello della legge regionale veneta n. 20/2020, più di recente sia l’Umbria (legge regionale n. 16/2024, approvata dalla allora maggioranza di centrodestra) che le Marche (legge regionale n. 8/2025) si sono dotate di strumenti normativi cui la proposta di legge laziale ampiamente si ispira.
Quale famiglia?
Anzitutto, la proposta di legge è fortemente ambigua sulla platea alla quale si rivolge. Il testo non contiene espliciti riferimenti al tipo di famiglia destinataria delle misure. Tuttavia, l’uso della parola famiglia al singolare (anziché famiglie), alla maternità e alla paternità (anziché alla genitorialità, cui si fa riferimento solo sporadicamente) e la natura di molte delle misure introdotte lasciano pensare che i proponenti abbiano in mente un ben preciso modello di famiglia, e cioè quella formata da un uomo e da una donna che abbiano figli o, al massimo, quella monoparentale. Inutile dire che questo non è l’unico tipo di esperienza familiare a cui la politica è chiamata a dare risposte: esistono famiglie formate da persone coniugate e da persone conviventi, con o senza figli; esistono famiglie formate da coppie di persone dello stesso sesso, conviventi o unite civilmente, con o senza figli; esistono famiglie monoparentali e famiglie ricomposte. Su questa ricchezza di esperienze la proposta tace, non solo nel testo ma anche nei documenti che lo accompagnano.
I rischi per la legge 194
Un secondo profilo critico è legato alle interferenze tra la proposta di legge e la normativa nazionale in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Tra gli obiettivi della legge vi è infatti quello di “salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto”, promuovendo servizi finalizzati a soddisfare le esigenze psicologiche delle donne e a migliorarne le condizioni socioeconomiche “soprattutto laddove rappresentino la causa primaria della volontà di interruzione volontaria della gravidanza”. L’articolo 5 impone di considerare nel numero dei figli (per attuare interventi in materia familiare) anche i nascituri. Infine, l’articolo 13 – per sostenere e tutelare la maternità – istituisce un progetto regionale denominato “Maternità fragile” con l’obiettivo di realizzare percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità e di erogare “voucher” per l’acquisto di beni e servizi.
A differenza di quanto previsto in altre analoghe disposizioni di legge regionale – come, ad esempio, nell’articolo 11 della legge regionale marchigiana n. 8/2025 – la proposta di legge non fa mai riferimento alla necessità di salvaguardare e garantire l’applicazione della legge n. 194/1978.
Un primo problema, giuridico, è dato quindi dalla compatibilità tra le previsioni richiamate e la legge 194, per quel che riguarda il riferimento alla tutela della vita dal “concepimento” e, soprattutto, per la considerazione del nascituro come soggetto indirettamente beneficiario di interventi regionali: occorre infatti ricordare che, secondo il codice civile, la capacità giuridica si acquista con la nascita e che eventuali benefici per il nascituro sono subordinati sempre alla nascita. Vi è dunque un conflitto con la competenza legislativa statale esclusiva in materia di “ordinamento civile” (art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione). Soprattutto, è davvero difficile non vedere in queste disposizioni un segno della tendenza (ideologica) a rivendicare l’attribuzione di soggettività giuridica al concepito (lo dimostrano alcuni disegni di legge depositati in Parlamento) come dispositivo di svuotamento della legge 194.
Favorire e sostenere la maternità non può ridursi – come accade nella proposta di legge – a prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza; e non si può ridurre la scelta libera femminile sul proprio corpo in gravidanza a una scelta determinata da ragioni di carattere “psicologico” o “socio-economico”. Ne va del pieno riconoscimento della soggettività e dell’autonomia femminile, cancellate paternalisticamente dalla riduzione della donna in gravidanza a soggetto fragile.
Le politiche di sostegno alla maternità richiedono invece interventi seri sulle condizioni strutturali che incidono sulla scelta procreativa: gli squilibri di genere nella coppia genitoriale (anche, in prospettiva, sul piano dei congedi), la conciliazione tra lavoro e gravidanza e, più in generale, tra tempi di vita e di lavoro. Di fronte a questa complessità, la risposta non può essere quella di “accompagnare” al parto donne viste come intrinsecamente vulnerabili (con il malcelato fine di ostacolarne la libertà di scelta) o quella di erogare voucher una tantum per l’acquisto di beni e servizi. Non è solo una questione di principio: è un’opzione politica ben chiara per la conservazione, anziché la trasformazione radicale, dello status quo nelle relazioni tra generi e generazioni.
E la violenza di genere?
Politiche familiari equilibrate e non ideologiche possono contribuire alla prevenzione della violenza di genere – e, più in generale, della violenza domestica – e sostenere le famiglie, e soprattutto le donne, in uscita dalla violenza. Di tutto questo, nella proposta di legge non c’è traccia, salvo un rapido riferimento – all’articolo 2 – all’obiettivo di assicurare assistenza ai “componenti” del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti (così misconoscendo la specificità della violenza maschile sulle donne) e in particolare alle persone minori “vittime di violenza assistita”. Inoltre, molti sono i riferimenti alla promozione della mediazione familiare come strumento di risoluzione dei conflitti endo-familiari, dimenticando che – però – l’articolo 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso alla mediazione familiare nei casi di violenza domestica.
Una privatizzazione strisciante
Nella proposta, è molto forte l’insistenza sulla sussidiarietà e, in particolare, sul ruolo delle “famiglie attive” e dell’associazionismo. Nessuno nega che, in questa come in altre materie, la sussidiarietà orizzontale sia un principio fondamentale (come riconosce la stessa Costituzione all’articolo 118, ultimo comma) e che la cooperazione tra pubblico, privato e formazioni sociali rappresenti una risorsa fondamentale per favorire politiche più attente alle esperienze e una cittadinanza più matura. Tuttavia, non è questo il concetto di sussidiarietà che ispira la proposta di legge. Come evidente – tra gli altri – dagli articoli 15 e 16, si tenta piuttosto di delegare politiche e servizi per le famiglie a soggetti privati e associativi, come evidente dall’insistenza sulle “famiglie attive” e delle “reti sociali territoriali” (anche nella gestione dei Centri per la famiglia, di nuovo al singolare). Il punto, qui, non è ovviamente la valorizzazione dell’associazionismo e delle reti, in sé condivisibile. Il problema è che, sapendo leggere tra le righe, il rischio di una scomparsa del coordinamento pubblico del sistema dei servizi è altissimo: e questa non è sussidiarietà. Come spiegare, altrimenti, il riferimento – implicito, ma evidente all’articolo 2 – al primato educativo delle famiglie, lì dove si fa riferimento addirittura al consenso “informato” come prassi per garantire il diritto dei genitori di scegliere i percorsi educativi ritenuti più adeguati per i propri figli? O, ancora, all’obiettivo di favorire i nidi domestici e l’istruzione parentale – istituto eccezionale – come forme, di nuovo, di auto-organizzazione familiare nell’ambito di iniziative socioeducative regionali per l’infanzia e l’adolescenza? Alla sussidiarietà come corresponsabilità tra privato e pubblico – nella scuola e non solo – si tenta di sostituire una logica di competizione e di sostituzione, del tutto incompatibile con l’impianto costituzionale.
Esperienza o ideologia?
Dietro una formulazione neutra e un apparente richiamo al buonsenso, la proposta di legge nasconde quindi – come si è visto – una chiara sostanza ideologica.
L’obiettivo è quello di orientare le politiche per la famiglia, la natalità e la crescita demografica secondo premesse ideologiche, senza guardare ai concreti bisogni delle famiglie, in tutta la loro complessità. Inoltre, si utilizza un intervento relativo a uno specifico ambito di politica sociale – quella familiare – per introdurre contenuti ideologicamente riconoscibili e relativi ad ambiti solo parzialmente collegati (penso, in modo particolare, all’interruzione di gravidanza, all’autonomia scolastica, alla libertà di insegnamento).
Nulla fa più male alle politiche familiari di un approccio ideologicamente orientato a modelli astratti di famiglia, ritenuti preferibili. Da un legislatore ci si attende, invece, la capacità politica di legiferare a partire dalle necessità e dalle concrete esperienze di vita: e ci si attende, soprattutto, che veda la complessità e si sforzi di incontrarla, dandole riconoscimento e tutela. Ne va, in fondo, della qualità di una democrazia.
