Con la sentenza n. 10/2025 dello scorso 7 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che chiedeva di abrogare integralmente la legge n. 86/2024, la c.d. “legge Calderoli” che dava attuazione all’istituto del regionalismo differenziato, previsto all’art. 116, ultimo comma della Costituzione. La “legge Calderoli” era stata oggetto di un controverso iter parlamentare e non poche erano state le voci critiche su questa norma che, pur limitandosi a prevedere procedure di attuazione delle forme di autonomia differenziata che le Regioni ordinarie avrebbero potuto chiedere allo Stato, di fatto ridisegnava il volto istituzionale della Repubblica. 

Il rischio era quello di creare un vero e proprio regionalismo competitivo che avrebbe ulteriormente acuito il gap tra Regioni del nord e quelle del centro-sud, con riferimento soprattutto alla garanzia delle prestazioni sociali e dei diritti civili, ratificando le disuguaglianze esistenti e creando così un Paese a “doppia velocità”. Non a caso la “legge Calderoli” è stata oggetto di una pesante stroncatura da parte della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 192/2024, ne aveva già demolito i caratteri portanti, chiedendo al legislatore di ritornare sul testo e di adeguare ai principi di solidarietà e unità nazionale anche quelle parti – in verità molto poche – che si erano salvate dalla declaratoria di illegittimità.

Ed è proprio questo precedente che ha portato oggi la Corte – in sede di valutazione del quesito referendario, su cui erano state raccolte quasi un milione e mezzo di firme – a dichiararlo inammissibile, perché tale richiesta era nel frattempo divenuta non più “attuale”, in quanto – secondo le parole della Corte – “risulta obiettivamente oscuro per l’elettore l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge… nel suo testo iniziale e ora riguarda quel che resta della legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla citata sentenza di questa Corte [id est la n. 192/2024]”. 

Quello che tuttavia lascia perplessi è il passaggio conclusivo della sentenza, dove la Corte costituzionale afferma in termini perentori che “Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale”. Si tratta di un’affermazione molto suggestiva ma che, a ben vedere, risulta del tutto slegata dalle ragioni giuridiche (e costituzionali) che concernono l’ammissibilità di un quesito referendario. 

Del resto, la struttura dicotomica del referendum – votare “sì” o “no”, affinché una legge venga o meno abrogata dal corpo elettorale nella sua interezza – rende questo istituto inevitabilmente una sorta di chiamata al popolo per esprimersi su scelte polarizzanti. E che il dibattito pubblico e politico che consegue all’ammissibilità di un quesito referendario risulti polarizzato e “identitario” appare del tutto fisiologico, come del resto ci insegna la storia del referendum abrogativo che ha da sempre diviso l’opinione pubblica ed i partiti politici – anche al loro interno – su norme anche più divisive della “legge Calderoli” (si pensi soltanto ai referendum in materia di aborto, divorzio e nucleare).

Insomma, la sentenza della Corte costituzionale presenta molte luci ma anche molte ombre e il rischio che, a partire da questo non del tutto chiaro precedente, in futuro lo spazio per proporre quesiti abrogativi totali sarà molto più angusto rispetto al passato, sembra almeno a prima lettura del tutto evidente.

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